Art. 2.
(Modifica all'articolo 86 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

      1. Il comma 2 dell'articolo 86 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti, licenze obbligatorie e priorità interna».